STATUTI ODM
STATUTI ODM

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL BOARD OF MASSAGE THERAPIST Iscritta al Registro di Commercio del Canton Ticino, Svizzera
FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE
Art. 1
L’ “Associazione International Board of Massage Therapist” è un’associazione apolitica, aconfessionale, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 seg. CC.
La sua durata è illimitata.
Art. 2
La sua sede è a Lugano.
SCOPO E OBIETTIVI
Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo della professione massoterapica attraverso la formazione professionale, tutelare gli interessi degli associati, favorire e coordinare lo scambio interculturale tra centri universitari, scuole, ed associazioni professionali convenzionate attualmente aderenti all’iniziativa a livello internazionale, fornire consulenza direttamente o tramite terzi in Svizzera e all’Estero ai soci terapisti e ai pazienti, favorire l’organizzazione di corsi interculturali, vacanze studio, organizzazione di convention, open day, workshop, simposium, istituire una rivista specializzata on line e cartacea, organizzare corsi per soci terapisti volti all’ottenimento di titoli di studio specifici nell’ambito della formazione professionale continua, pubblicizzare lo scopo attraverso riviste specializzate autofinanziate, trasmissioni radiotelevisive e social network, aprire succursali e rappresentanze internazionali presso le strutture professionali attualmente aderenti a questa iniziativa interculturale ed intraprendere nuove relazioni pubbliche in altre nazioni.
Nell’ambito dello scopo sociale, l’Associazione provvede segnatamente a:
a) organizzare teamite gli enti associati corsi di formazione professionale basici e
corsi post grauate nell’anto della formazione continua, conferenze e altre riunioni;
b) favorire nell’ambito della massoterapia, e della medicina manuale e fisica
l’insegnamento con corsi specializzati di monitori quali formatori di adulti, e per formatori di formatori per adulti;
c) introdurre i giovani alla professione;
d) collaborare con altre Associazioni del Cantone, della Svizzera e esteri.
MEMBRI AMMISSIONI ESCLUSIONI.
Art. 4
L’Associazione International Board of Massage Therapist tiene una lista aggiornata annualmente di tutti i suoi membri.
Art.5
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto o verbalmente al presidente o al segretario/a dell’Associazione.
Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere formulata dal candidato con il
consenso del proprio rappresentante legale.
L’ammissione di ogni socio è subordinata al pagamento della tassa sociale.
Art.6
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato.
Esse hanno effetto immediato ma non liberano dall’obbligo di pagare il contributo sociale per l’anno in corso ( art. 26).
Art.7
L’espulsione di un socio viene decisa dal comitato, per motivi gravi, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti alla riunione. La decisione viene intimata per iscritto al socio con i termini per il ricorso all’assemblea.
I soci esclusi hanno facoltà di ricorso entro 30’ giorni dall’intimazione del provvedimento
all’Assemblea, per il tramite del presidente. In tal caso l’Assemblea deciderà in occasione
della prossima riunione ordinaria o straordinaria che segue il provvedimento impugnato.
Sono in particolare considerati gravi motivi:
la grave violazione degli obblighi statutari;
l’agire contro le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
il mancato pagamento della tassa sociale.
Art. 8
Il socio escluso non ha diritto ad una quota del patrimonio sociale, né al rimborso pro rata della tassa sociale.
ORGANI SOCIALI
Art. 9
Gli organi sociali dell’Associazione International Board of Massage Therapist sono:
A) l’assemblea
B) il comitato
C) il revisore dei conti
L’ASSEMBLEA
Art. 10
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione.
Essa è la riunione di tutti i soci iscritti all’Associazione. Tutti i soci possono partecipare ai lavori assembleari.
Il diritto di voto compete solamente ai soci attivi (art. 4 cpv. 3). I soci OG possono presenziare all’assemblea generale quali osservatori.
Ogni socio attivo ha diritto di voto.
Art.11
L’assemblea dell’Associazione ha le seguenti competenze:
a) approva e modifica lo statuto;
b) elegge, revoca e conferisce scarico al comitato e ai revisori dei conti;
c) fissa la tassa sociale;
d) decide l’esclusione di un socio su ricorso contro il provvedimento di espulsione del comitato;
e) approva il preventivo e il consuntivo;
f) approva i programmi stagionali di attività;
g) approva le spese straordinarie;
h) decide lo scioglimento dell’Associazione;
i) assume ogni altra decisione riservatele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 12
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno entro il 31 dicembre.
L’assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato. La convocazione dovrà menzionare le trattande inserite all’ordine del giorno e dovrà essere spedita a tutti i soci con almeno 10 giorni di anticipo.
Assemblee straordinarie possono essere convocate:
ogni qualvolta il comitato lo riterrà opportuno;
a richiesta di almeno 20 soci attivi.
Art.13
L’assemblea è presieduta dal presidente, il segretario tiene il verbale.
L’assemblea è costituita validamente quando è stata regolarmente convocata.
Le deliberazioni sociali possono essere assunte senza il rispetto di alcun quorum tranne
nei casi previsti dallo statuto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo contraria decisione dell’assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi in cui lo statuto o la legge dispongono diversamente.
IL COMITATO
Art. 14
Il comitato è composto da 3 o più persone.
I membri del comitato rimangono in carica per una durata di due anni. La durata della carica scade il giorno della prima assemblea ordinaria, salvo dimissioni anticipate o rimozione della carica.
I membri di comitato possono essere rieletti senza limitazioni.
Il comitato si costituisce da sé. Esso designa il presidente, un vice presidente, ed un segretario e cassiere. Gli altri membri rivestiranno le cariche che verranno stabilite di volta in volta dal comitato.
Art. 15
Il comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno, oppure a richiesta di tre membri del comitato.
Art. 16
Al comitato competono tutte le attribuzioni che non sono di espressa competenza dell’assemblea generale.
Art.17
Il comitato può validamente deliberare se sono presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
Un membro assente può conferire procura scritta ad un altro membro.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il Presidente ha voto decisivo.
Il comitato può deliberare per richiesta circolare di approvazione scritta se nessuno dei suoi membri richieda una riunione formale. Delibere di approvazione circolare scritta devono essere unanimi. Le decisioni possono essere prese via telefax, conferenza telefonica, video conferenza e e-mail.
Art. 18
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi ed ha il compito di dirigere e coordinare le attività del sodalizio nello spirito dei programmi e degli obiettivi prefissati dal comitato e dall’assemblea.
L’Associazione è vincolata dalla firma del Presidente e/o del vicepresidente con un altro membro di comitato.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il segretario sbriga gli affari amministrativi dell’Associazione, tiene i verbali assembleari e delle riunioni del comitato ed è responsabile dell’archivio del sodalizio.
Art. 19
Il comitato ha il diritto di disporre dei fondi dell’Associazione nei limiti stabiliti dal preventivo approvato dall’Assemblea generale. Spese straordinarie devono essere approvate dall’assemblea.
Art. 20
Il comitato può dotarsi di un regolamento per disciplinare le competenze di ciascun
membro. In tal caso esso sarà approvato dall’assemblea.
REVISORI DEI CONTI
Art. 21
L’assemblea nomina ogni due anni un revisore dei conti. Esso è sempre rieleggibile.
Il revisore dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale
dell’Associazione e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all’assemblea.
MEZZI FINANZIARI
Art. 22
L’associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale; è esclusa la responsabilità dei suoi membri.
Art. 23
I mezzi finanziari sono costituiti:
dalle tasse sociali versate annualmente dai soci;
da devoluzioni, elargizioni e donazioni;
dal provento di manifestazioni organizzate dall’Associazione.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 24
Le convocazioni per le assemblee e le riunioni di comitato avvengono per lettera
semplice.
Art. 25
L’esercizio annuale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
L’Associazione viene sciolta per decisione dell’assemblea generale. A questa assemblea devono presenziare almeno 1/5 dei soci attivi. La decisione per lo scioglimento è valida se raccoglie i 2/3 dei voti presenti. In assenza del quorum sarà convocata una seconda assemblea generale entro 30 giorni, ma non prima di 10 giorni. La decisione sullo scioglimento dell’Associazione sarà qui valida con i 2/3 dei voti presenti.
Modifiche degli articoli statutari concernenti lo scioglimento dell’Associazione sono possibili solo adottando le norme di partecipazione e di voto contemplate all’art.26 cpv. 1.
Art. 27
In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà affidato a titolo fiduciario alla Società Ticonsul SA, Lugano.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili per analogia le disposizioni del CCS.
Art. 29
Il presente statuto è adottato in occasione dell’assemblea costitutiva del 22 novembre 2018Post not marked as liked
